Somministrazione di alimenti e bevande (scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari o mezzi di trasporto pubblico)

Somministrazione di alimenti e bevande (scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari o mezzi di trasporto pubblico)

La somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e morali.

Essendo l'attività effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147 chiarito dalla Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 3656/C). 

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Somministrazione permanente o stagionale

L'attività di somministrazione può avvenire in modo permanente o stagionale. In particolare, per somministrazione stagionale di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascun anno solare.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

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Ultimo aggiornamento: 30/10/2024 15:00.30